Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/700

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB . 10, 1947 1657 ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarci- mento di perdite o di danni occorsi durante la guerra. 5. L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno sta- biliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbiano facolta di disporre di detti beni. PARTE VII BENI, DIRITTI ED INTERESSI SEZIONE I-BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA Articolo 78 1. In quanto non l'abbia gia fatto, l'Italia ristabilira tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituira ad esse e ai loro citta- dini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano. 2. II Governo italiano restituira tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente Articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. I Governo italiano annullera tutti i prowedimenti, com- presi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovra essere presentata istanza alle autorita italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto. 3. II Governo italiano annullera i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni 61 STAT.]