Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/699

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tare alleata emessa in Italia dalle autorita militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. 5. La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai prowedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1° settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigio- nieri di guerra, attualmente in vigore. 6. Le disposizioni del presente Articolo non dovranno essere interpre- tate nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprieta sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilita, appartenevano al Governo italiano od a citta- dini italiani. Il presente paragrafo non precludera l'applicazione, nei ri- guardi dei cavi sottomarini, dell'Articolo 79 e dell'Allegato XIV. Articolo 77 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno piu considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate. 2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorita germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione. 3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformita delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania. 4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, 'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germa- nici pendente alla data dell' 8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sara conside- rata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative [61 STAT. 1656 TREATIES