Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/779

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(c) Sara concesso ad ognuna delle Potenze Alleate od Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potranno istituire giudizio in Italia contro quelle persone fisiche o giuridiche, alle quali si attribuisca di aver illegittimamente violato i loro diritti di proprieta industriale, letteraria od artistica, durante il periodo corrente dallo scoppio della guerra all'entrata in vigore del pre- sente Trattato. 2. Nel determinare il tempo entro il quale un brevetto deve essere attuato od un disegno od un marchio deve essere messo in uso, non si terra conto di un periodo di tempo estendentesi dallo scoppio della guerra, fino alla fine del diciottesimo mese dall'entrata in vigore del presente Trattato. 3. Nel calcolo dei termini normali di validita dei diritti di proprieta industriale, letteraria ed artistica, che erano in vigore in Italia alo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della Parte A del presente Allegato, appartenenti a qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini, non si terra conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del presente Trattato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considerera automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra. 4. Le disposizioni che precedono, concernenti i diritti delle Potenze Alleate ed Associate e dei loro cittadini in Italia, si applicheranno egual- mente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze Alleate ed Associate. Nessuna delle disposizioni che precedono dara peraltro diritto all'Italia od ai suoi cittadini di conseguire nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate un trattamento piu favorevole di quello accordato da tale Potenza in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini, ne imporra all'Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini un trattamento pii favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza, rispetto alle materie formanti oggetto delle disposizioni di cui sopra. 5. I terzi che, nel territorio di qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od in teritorio italiano, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano in buona fede acquistato diritti di proprieta industriale, 1736 [61 STAT. TREATIEES