Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 2.djvu/784

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MULTILATERALPEACE WITH ITALY-FEB. 10, 1947 1741 ALLEGATO XVII Tribunali delle Prede e giudizi A. TRIBUNALI DELLE PREDE Ognuna delle Potenze Alleate ed Associate si riserva il diritto di esami- nare, in conformita di una procedura da stabilire con propria decisione, tutte le sentenze e ordinanze emesse dai Tribunali italiani delle Prede, concernenti i diritti di proprieta dei propri cittadini e di raccomandare al Governo italiano di procedere alla revisione di quelle sentenze o ordinanze che non siano conformi al diritto internazionale. II Governo italiano s'impegna a fornire copie di tutti i documenti fa- centi parte degli atti dei singoli giudizi, comprese le sentenze e le ordinanze emesse e di accettare tutte le raccomandazioni formulate, a seguito del riesame di detti giudizi, e di dare esecuzione alle raccomandazioni stesse. B. GIUDIZI I1 Governo italiano prendera le misure necessarie per permettere ai cittadini di qualunque delle Nazioni Unite, in qualsiasi momento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, di sottoporre al riesame delle competenti autorita italiane ogni sentenza emessa da una autorita giudiziaria italiana tra il 10 giugno 1940 e la data dell'entrata in vigore del presente Trattato, in qualsiasi giudizio, in cui il cittadino di una delle Nazioni Unite non abbia potuto fare adeguatamente valere le proprie ra- gioni, sia come attore, che come convenuto. II Governo italiano disporra perche, nel caso che il cittadino di una delle Nazioni Unite abbia sofferto danno a causa di siffatta sentenza, egli possa essere restituito nella condi- zione in cui si trovava prima della pronuncia della sentenza stessa, o venga ammesso a godere di quelle prowvidenze che appaiano giuste ed eque, nel caso specifico. L'espressione "cittadini delle Nazioni Unite" comprende anche le societa o associazioni organizzate o costituite in conformita delle leggi di qualunque delle Nazioni Unite. 61 STAT.]