Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/1007

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61 STAT.] MULTILATERAL-GERMAN PROPERTY IN ITALY-AUG. 14 ,1947 3. II Governo italiano effettuera' cessione di beni tedeschi solo a cittadini non-tedeschi e prendendo le massime precauzioni per evitare il loro eventuale ritorno in proprieta' o controllo tedesco. 4. I1 Governo italiano accreditera' gli introiti derivanti dalla liquidazione dei beni ad uno speciale conto da essere istituito per i provvedimenti che possono essere successivamente determinati in conformita all'articolo #77, paragrafo 5 del Trattato di Pace con l'Italia. 5. I1 Governo italiano eseguira' quanto predetto in collaborazione coi Governi di Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America. Per assicurare tale collabora- zione, sara' istituito un Comitato composto di un rappresentante di ognuno dei quattro Governi che si riunira' nella o vicino alla sede del Governo italiano. La presidenza di tale Comitato sara' alternata tra i membri del Comitato stesso in un ordine da esso determinato. Tale Comitato operera' in base al sistema di maggioranza dei voti, stabilira' le sue regole di procedura e prendera' tutte le misure neces- sarie per l'assolvimento delle seguenti funzioni: (a) Dare direttive all'Ente del Governo italiano incaricato di amministrare il programma per il controllo e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia secondo le direttive e le procedure da seguire in tale programma; tali istruzioni includeranno, ma non si limiteranno a: (1) Direttive per la tecnica e le procedure da seguire per ottenere un censimento di tutte le attivita' tedesche in Italia; (2) Direttive a che indagini vengono svolte in casi speciali, dall'Ente, con lo scopo di scoprire beni tedeschi nascosti o mascherati in Italia. In relazione a quanto precede il Comitato porra' a di- sposizione dell'Ente tutte le informazioni disponibili e tutte le prove documentarie allo scopo di facilitare tale conmpito; (b) Esaminare anticipatnanente alla loro effettuaziole tutte le vendite di beni tedeschi per accertare he lo vcndito proposte siano ill armonia con gli interessi nazionali dei quiittro Governi, tenenldo conto dello scopo di escludere il ritorno dei beni tedeschi all'estero a pro- prieta' o controllo tedeschi e di favorire la liberta' di commercio. 6. II Comitato puo' determinare che le spese, o qualunque parte di esse, da esso incontrate, ad eccezione delle spese dei rispettivi rap- presentanti del Comitato, saranno a carico degli introiti derivanti da tali beni. 7. L'Ente terra' il Comitato pienamente informato delle attivita' dell'Ente stesso. Esso fornira' al Comitato tutte le informazioni richieste concernenti il censimento e lo "status" delle attivita' tedesche ed in particolare esso cerchera' di ottenere le istruzioni del Comitato prima di prendere alcuna decisione sostanzialmente afferente allo "status" dei beni tedeschi sotto la sua amministrazione. 8. L'Ente formulera' i termini e le condizioni di vendita o altra destinazione dei beni tedeschi, subordinatamente a revisione da parte del Comitato. 3299