Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 3.djvu/1008

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3300 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. 9. Questo memorandum d'intesa entrera' in vigore nello stesso giorno della sua firma. Il presente documento viene redatto in Washington in quadruplicato, in lingua inglese, francese e italiana, ciascuna delle quali avra' uguale validita' alla data del 14 agosto 1947. PER IL GOVERNO DI FRANCIA: PER IL GOVERNO ITALIANO: FRANCIS LACOSTE LOMBARDO PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA: J. H . MAGOWAN PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: ROBERT A LOVETT ANNESSO #1 Ai fini di questo accordo, il termine "beni" come usato, si riferisce, ma non si limita, a qualsiasi proprieta' immobiliare o interesse in essa, impresa (commerciale, industriale, finanziaria o scientifica), titoli o interessi in essa, licenze e accordi societari o contrattuali, polizze di assicurazione e contratti di riassicurazione, conti e depositi bancari, includenti conti fiduciari, cassette-depositi e camere di sicurezza, assegni bancari, tratte, crediti, oro ed altri metalli preziosi, opzioni e qualunque altro tipo di accordi ed impegni scritti o non scritti. ANNESSO #2 Qualunque controversia relativa all'interpretazione o alla esecuzione di questo accordo, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sara' sottoposta ad un organismo composto di un rappresentante di ognuno dei Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda, e degli Stati Uniti d'America. Qualsiasi controversia di tale natura che essi non avessero ancora regolata entro un termine di due mesi, sara, salvo che le parti in con- trasto non si accordino su un altro modo di regolamento, sottoposta, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti in disputa, a una commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo fra le due parti, tra i sudditi di un terzo Paese. In difetto di accordo, entro un mese, fra le due parti per la designazione di tale terzo membro, l'una o l'altra parte potra' domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere a tale designazione. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della commissione sara' considerata come decisione della commissione stessa ed accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.