Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/327

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61 STAT.] ITALY--MILITARY AND CIVIL AFFAIRS-SEPT. 3, 1947 Forze Armato degli Stati Uniti, sulla stessa base che in passato; in considerazione di ci6 il Governo degli Stati Uniti paghera al Governo Italiano la somma di dollari 250 mila, ammontare che verra considerato come totale rimborso per tutti i servizi e le agevolazioni forniti dal Governo Italiano ai termini del presente accordo. Ogni altro accordo di carattere finanziario avente vigore fra le FF. AA . degli Stati Uniti e il Governo Italiano al 1° febbraio 1947, continuera ad aver vigore per la durata del presente accordo. 13.) L'espressione "Forze degli Stati Uniti", usata nel presente accordo va intesa come "Forze Armate degli Stati Uniti" ivi comprese le persone di nazionalita non italiana che, pur non appartenendo a tali Forze, siano impiegate o accompagnino o prestino servizio con esse ed i loro dipendenti, nonche gli enti governativi e gli agenti accreditati che svolgono la loro attivita alle dipendenze o in collega- mento con le forze stesse. Sono inclusi nelle categorie precedenti: Gruppo I - Cittadini degli Stati Uniti che sono: a) Impiegati civili del Dipartimento della Guerra b) Personale della Croce Rossa Americana c) Personale impiegato dall"'Army Exchange Service" d) Altro Personale che sia fornito di documenti di viaggio rilasciati dalle Forze Armate degli Stati Uniti per il periodo cui si riferiscono i documenti stessi. Gruppo II - Cittadini degli Stati Uniti e stranieri che sono: a) Familiari a carico di personale delle Forze Armate degli Stati Uniti, indipendentemente dalla nazionalita. b) Familiari a carico del personale del Gruppo I suindicato. PARTE SECONDA 14.) La responsabilita per le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato passera al Governo Italiano alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace. Allo scopo di assicurare che il trasferi- mento di tale responsabilita venga effettuato nel modo pit normale ed efficace possibile, 1'Alto Comando degli Stati Uniti prendera gli accordi necessari con le competenti Autorita Italiane al fine di assi- curare che il personale italiano necessario sia tempestivamente posto in grado di sostituire il personale degli Stati Uniti esercitante funzioni di governo militare. 15.) L'Alto Comando degli Stati Uniti ha facolta, entro il periodo di novanta giorni stabiliti per il ritiro delle Forze degli Stati Uniti dall'- Italia, di continuare sino ad esaurimento da parte dei tribunali militari lo svolgimento dei processi in corso contro chiunque sia accusato di reato commesso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, reate contemplato da un qualsiasi proclama od ordinanza gia emanata dal governo militare alleato o per suo conto, o previsto dalla legge italiana, se sia stato commesso contro persone, la proprietA o la sicurezza delle forze alleate. 3671