Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/623

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61 STAT.] ITALY-FINANCIAL AND ECONOMIC RELATIONS-AUG. 14 ,1947 (b) Il Governo italiano rinuncia altresi' a qualsiasi di tall "claims" da parte dell' Italia. 7. (a) L'obbligo di restituire i beni italiani a norma dell'articolo 73 (2) del Trattato di Pace, viene inteso come obbligazione di resti- tuire soltanto tali beni nelle condizioni in cui si trovano al momento della restituzione. (b) (i) eccetto quanto specificato nell'articolo 73 (2) del Trattato di Pace, nessun "claim" verra' presentato dall'Italia nei confronti del Governo degli Stati Uniti d'America, di suoi organi e di suoi cittadini debitamente autorizzati, che derivi o sia connesso al reperimento o alla requisizione di rifornimenti, servizi e agevolazioni in Italia da parte delle forze armate o degli organi civili degli Stati Uniti d'America, anterior- mente alla data di entrata in vigore del predetto Trattato. (ii) II Governo italiano concorda altresi' di accertare e di assumere piena responsabilita' per il regolamento e la sistemazione di qualsiasi di tali "claims" di cittadini italiani. 8. Riguardo a qualsiasi delle rinuncie comprese in questo articolo, il Governo italiano riafferma il suo obbligo di corrispondere equa indennita' in lire nei termini stabiliti dall'art. #76 (2) del Trattato di Pace. ARTICOLO II Rinuncia ai "claims" da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. 9. Il Governo degli Stati Uniti d'America riconoscendo il contributo dell'Italia alla vittoria nella guerra, rappresentato dall'azione italiana a partire dal 13 ottobre 1943, e riconoscendo le condizioni ed i termini del Trattato di Pace con l'Italia e di varie clausole di questo accordo finanziario, concorda di rinunciare ai "claims" del Governo degli Stati Uniti d'America e dei suoi organi sorgenti dai seguenti rapporti: (a) "Civilian supplies" forniti anteriormente alla data di entrata in vigore di questo memorandum d'intesa, a norma del programma militare di soccorso; (b) Dollari trasferiti o da trasferire all'Italia, equivalenti alla spesa netta in lire delle forze armate statunitensi in Italia; e (c) Rifornimenti disposti con i fondi stanziati per gli scopi previsti dal "lend-lease act" e trasferiti in Italia per il tramite di organi del Ministero della Guerra degli Stati Uniti d'America. 10. Il Governo degli Stati Uniti d'America rinuncia a quei "claims" che gli possano derivare dal pagamento di stipendi a ufficiali italiani, prigionieri di guerra, effettuato a norma della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. 11. I1 Governo degli Stati Uniti d'America concorda di continuare a far fronte in lire al tasso di cambio applicabile alle spese in Italia del Governo degli Stati Uniti d'America, in vigore al momento del paga- mento e secondo le procedure stabilite delle Autorita' militari degli Stati Uniti d'America, a tutte le valide documentazioni di impegni emesse dal Governo degli Stati Uniti di America o dai suoirgani o in suo nome o in nome dei suoi organi nei riguardi dei prigionieri di 3971