Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/624

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3972 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. guerra italiani e di personale arresosi italiano, sia ufficiali che truppa, restando convenuto che i due Governi potranno concludere una suc- cessiva intesa con riferimento alle procedure che potranno essere seguite dal Governo degli Stati Uniti d'America per far fronte a tali impegni. (b) I1 Governo italiano ulteriormente conviene di impegnarsi a che tutti i pagamenti in lire che sono stati da esso effettuati a ex- prigionieri di guerra italiani e a personale arresosi italiano prima della data effettiva del presente accordo, per un controvalore inferiore al tasso di cambio applicabile alle spese in Italia del Governo degli Stati Uniti d'America in vigore al momento del pagamento, vengano adeguati a tale tasso di cambio in vigore al predetto momento. 12. Il Governo degli Stati Uniti d'America rinuncia a tutte le spese, comprese quelle di mantenimento, sostenute per il rimpatrio dei pri- gionieri di guerra italiani fino ai punti di concentramento nel territorio italiano. Ai fini di questo accordo, per punto di concentramento sara' considerato il primo punto di arrivo dei prigionieri di guerra nel territorio italiano. 13. 1f Governo degli Stati Uniti d'America rinuncia a qualsiasi "claim" che esso o i suoi organi o i suoi funzionari possano avere in dipendenza di anticipazioni da esso effettuate per il finanziamento dei partigiani italiani. I1 Governo degli Stati Uniti d'America, in ulteriore riconoscimento della rinuncia ai "claims" da parte del Governo italiano, o con particolare riferimento al paragrafo 2 (a) di cui sopra, rinuncia a tutti i "claims" che esso possa avere nei confronti del Governo italiano in dipendenza di anticipazioni fatte da esso medesimo per il mantenimento di missioni diplomatiche italiane, nonche' di navi ed equipaggi italiani in porti neutrali. 14. (a) Il Governo degli Stati Uniti d'America rinuncia a qualsiasi "claim" che esso o i suoi organi o i suoi funzionari possano avere in dipendenza di qualsiasi cessione effettuata direttamente dalle forze armate degli Stati Uniti d'America, da loro organi o funzionari, di rifornimenti e materiali prelevati dalle scorte militari, a favore del Governo italiano, delle forze armate italiane o di loro organi o funzionari. (b) I1 Governo degli Stati Uniti d'America, con riferimento al paragrafo 14 (a) di cui sopra, si riserva il diritto di recuperare armi, munizioni e strumenti di guerra (dei tipi elencati nella Proclamazione No. 2717 del Presidente degli Stati Uniti d'America in data 14 febbraio 1947), che possano essere stati ceduti dalle forze armate o da organi degli Stati Uniti d'America, e che siano detenuti dal Governo italiano, da organi o funzionari di questi, alla data in cui venga comunicata al Governo italiano la richiesta di restituzione; il Governo degli Stati Uniti d'America, ha fatto peraltro presente che in linea di massima non intende esercitare il suo diritto di recupero dei materiali predetti. La cessione dei materiali stessi da parte del Governo italiano ad altri Paesi o la concessione in uso in altri Paesi potra' essere fatta solamente