Page:United States Statutes at Large Volume 61 Part 4.djvu/626

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3974 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. ARTICOLO IV "claims" prebellici del Governo degli Stati Uniti d'America o di cittadini degli Stati Uniti d'America. 17. (a) I1 Governo italiano, riconoscendo l'esistenza di legittimi "claims" del Governo degli Stati Uniti d'America o dei suoi cittadini nei confronti del Governo italiano o dei suoi cittadini, derivanti da con- tratti o altre obbligazioni anteriori all'8 dicembre 1941, concorda che fara' ogni sforzo per regolare al piu' presto possibile e per facilitare nella misura possibile il pagamento dei debiti o degli altri "claims" a cui sopra ci si riferisce. (b) Rispetto ai pagamenti in lire fatti a norma della legge italiana, a organi del Governo italiano, con l'intendimento di scaricare i debiti in valute diversi dalla lira dovuti da cittadini italiani a citta- dini degli Stati Uniti d'America, il Governo italiano riconosce piena- mente l'esistenza di legittimi "claims" del Governo degli Stati Uniti d'America o dei suoi cittadini in questi casi. II Governo italiano concorda inoltre che entro sei mesi dalla data della firma di questo memorandum d'intesa esso: o assumera' l'obbligo di effettuare il pagamento di tali debiti in valuta estera fino alla concorrenza dei pagamenti in lire effettuati al Governo italiano nel modo anzidetto, oppure prendera' disposizioni perche' il debitore italiano sia tenuto direttamente responsabile per il pagamento di tali debiti. Nell'uno e nell'altro caso il Governo italiano concorda che rendera' disponibile la valuta estera necessaria per lo scarico di tali debiti al piu' presto possibile compatibilmente con la posizione valutaria dell'Italia. Resta inteso che le disposizioni di questa sezione non pregiudicano alcun regolamento fra il Governo italiano e i debitori italiani rispetto a tali pagamenti in lire. ARTICOLO V DEFINIZIONI 18. Ai fini del presente memorandum d'intesa, l'espressione "citta- dini" (nationals) si applica alle persone fisiche che siano cittadini degli Stati Uniti d'America o dell'Italia, e alle Societa' o Associazioni costi- tuite secondo le leggi degli Stati Uniti d'America o dell'Italia, alla data dell'entrata in vigore del memorandum d'intesa, fermo restando che rispetto al precedente articolo III, i cittadini degli Stati Uniti d'America dovranno, al fine di ricevere il compenso, aver posseduto questo status o all'epoca in cui i loro beni furono danneggiati, oppure al 3 settembre 1943, data dell'armistizio con l'Italia. ARTICOLO VI Clausole del Trattato di Pace. 19. E' inteso che qualsiasi delle clausole del Trattato di Pace con l'Italia in data 10 febbraio 1947, alle quali questo memorandum d'intesa si riferisca, sara' considerata come parte integrante di questo memorandum, per cio' che concerne i rapporti fra i Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia.